Sez. 1, Sentenza n. 4358 del 09/04/1992 (Rv. 476705 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere | Promovimento dell'azione da parte del genitore esercente la potestà sul minore ultrasedicenne - Consenso di quest'ultimo - Prestazione nel corso del giudizio da parte di soggetto ormai maggiorenne - Ammissibilità - Conseguente interruzione del processo o improcedibilità dell'azione - Esclusione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere
In caso di azione per la dichiarazione della filiazione naturale proposta dal genitore esercente la patria potestà sul minore ultra sedicenne, il consenso di quest'ultimo - che costituisce un requisito dell'azione medesima, della cui esistenza in concreto il giudice deve conoscere con riguardo al momento della decisione - può validamente sopravvenire nel corso del giudizio, senza che vi osti la circostanza della sua prestazione dopo il raggiungimento, della maggiore età da parte del soggetto rappresentato dal genitore e sempre che tale circostanza, ove non dichiarata dal procuratore costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 cod. proc. civ., determini l'interruzione del processo, sia questo in fase di gravame o in primo grado, ovvero assuma autonoma idoneità a determinare l'improcedibilità dell'azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)