Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 14/05/2005 (Rv. 580815 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Promovimento dell'azione da parte del genitore esercente la potestà sul minore - Compimento da parte di questo dell'età di sedici anni - Consenso del figlio per iniziare o proseguire l'azione - Necessità - Natura del consenso - Sede della prestazione del consenso - Inidoneità del consenso prestato al di fuori del processo - Inidoneità, del pari, dei comportamenti concludenti extraprocessuali (del tipo della assunzione, nei rapporti sociali, del cognome del presunto genitore naturale) - Compimento da parte del figlio della maggiore età - Rilevanza, ai fini del venir meno della necessità della prestazione del consenso - Esclusione - Limiti.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di sedici anni, necessario ("ex" art. 273 cod. civ.) per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sostituto processuale del figlio minorenne. Detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario e sufficiente che sussista al momento della decisione; in mancanza, il giudice deve dichiarare, anche d'ufficio, l'improseguibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito. Alla necessaria prestazione del consenso - che non può ritenersi validamente prestato dal sedicenne fuori dal processo, né può essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso, come, ad esempio, dal mero fatto di "portare" il cognome del presunto padre naturale - non osta la circostanza che il figlio abbia raggiunto, nel corso del processo, la maggiore età, sempre che detto compimento non abbia prodotto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., rendendo così necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'"ex" minorenne.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)