Sez. 1, Sentenza n. 4216 del 17/07/1985 (Rv. 441718 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SPECIALE COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - ESTENSIONE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA PROPOSTA NELLO STESSO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SPECIALE COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - ESTENSIONE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA PROPOSTA NELLO STESSO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
La speciale Competenza in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in ordine all'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, non si estende alla domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima, ancorché proposta nello stesso giudizio, la quale ha carattere autonomo e distinto, e resta conseguentemente soggetta alle normali regole di Competenza. (V 2930/82, mass n 420834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)