Sez. 1, Sentenza n. 2355 del 01/10/1980 Ud. (dep. 19/11/1980) Rv. 146705 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICATIVE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONSEGUENZE - VIZIO RILEVABILE ANCHE DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICATIVE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONSEGUENZE - VIZIO RILEVABILE ANCHE DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - FATTISPECIE.*
L'instaurazione del giudizio direttissimo al di fuori dei casi consentiti dall'art 502 cod proc pen si risolve in un vizio che, attenendo alle condizioni di ammissibilita, puo essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (nella specie si e sottolineato il grave pregiudizio dell'imputato in conseguenza della privazione della fase istruttoria e, sulla base di tale rilievo, si e ribadito che il controllo dei limiti del giudizio direttissimo non ha sbarramento e non puo, comunque, essere affidato soltanto al giudice del dibattimento 'nel ristretto ambito della celebrazione del giudizio di primo gradò). (contra mass n 139164; (contra mass n 140331; (contra mass n 141938; (contra mass n 145418).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)