Sez. 3, Sentenza n. 4411 del 14/04/1993 (Rv. 481820 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Azione promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo investitore - Mancato invio della raccomandata all'istituto assicuratore sessanta giorni prima - Improponibilità della domanda.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni
L'inequivoca espressione letterale dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990 pone una condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento danni da incidenti stradali (la cui mancanza è rilevabile d'ufficio), senza distinguere tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente e singolarmente, ed è riferibile al momento della proposizione della domanda. Va di conseguenza dichiarata improponibile l'azione promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo investitore, qualora non sia stata inviata, sessanta giorni prima, rituale raccomandata all'istituto assicuratore.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)