Sez. L - , Ordinanza n. 551 del 14/01/2021 (Rv. 660172 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | C.c.n.l. - Violazione - Denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - "Ratio" - Contratto collettivo provinciale - Violazione - Denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Esclusione, anche con riferimento alle province autonome - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti nazionali, con esclusione dunque dei contratti provinciali, anche delle province autonome, senza che tale limitazione possa dar luogo a un dubbio di costituzionalità, atteso che il rilievo nazionale della disciplina, che giustifica l'intervento nomofilattico e la parificazione di disposizioni negoziali a norme di diritto, rappresenta altresì l'elemento differenziale tra le fattispecie sufficiente a giustificare l'esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)