Sez. L, Sentenza n. 9171 del 16/04/2013 (Rv. 626146 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE | Accordo collettivo provinciale - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Deliberazione giunta provinciale conclusiva del complesso procedimento di produzione normativa - Atto di normazione secondaria - Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Esame esegetico diretto da parte della Corte di cassazione ex art. 12 disp. prel. cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità dei criteri di ermeneutica contrattuale - Esclusione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - IN GENERE
L'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 3366 del 21 luglio 1997, non costituisce fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sé inidoneo ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresenta soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma - tra l'altro - della delibera provinciale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che in relazione a tale atto non trovano applicazione i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che l'interpretazione data dal giudice del merito agli anzidetti accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile per l'interpretazione delle leggi. (Nella specie, la S.C., nell'interpretare l'art. 44, lettera b, del richiamato contratto collettivo provinciale per il regolamento dei rapporti con i medici di medicina generale, concernente l'indennità di piena disponibilità per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ha ritenuto che la condizione ostativa alla erogazione della stessa, consistente nella esistenza di ogni tipo di "convenzioni con istituzioni pubbliche o private", non sia integrata da qualsiasi convenzione stipulata dal medico convenzionato con "soggetti pubblici o privati", dovendosi invece accertare in concreto se le modalità di svolgimento della prestazione ulteriore siano tali da consentire al professionista il regolare adempimento del proprio impegno professionale in favore degli assistiti di medicina generale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Preleggi art. 12, Contr. Coll. 21/07/1997 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)