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Sez. L, Sentenza n. 1748 del 19/02/1988 (Rv. 457741 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - RETRIBUZIONE PENSIONABILI - DETERMINAZIONE - CRITERIO EX ART. 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 484 DEL 1973 - APPLICAZIONE ALL'IPOTESI DI RAPPORTO DI LAVORO UNICO CON SUCCESSIONE DI DIVERSI DATORI DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'UNICITÀ DEL RAPPORTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457741-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - RETRIBUZIONE PENSIONABILI - DETERMINAZIONE - CRITERIO EX ART. 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 484 DEL 1973 - APPLICAZIONE ALL'IPOTESI DI RAPPORTO DI LAVORO UNICO CON SUCCESSIONE DI DIVERSI DATORI DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'UNICITÀ DEL RAPPORTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, il criterio di Determinazione della retribuzione pensionabile previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1973 n. 484 - che è più favorevole del criterio previsto dal terzo comma dello stesso articolo in relazione allo iscritto che nei cinque anni anteriori alla data di decorrenza della pensione in virtù di distinti rapporti di lavoro, abbia prestato servizio presso più aziende di navigazione aerea - è applicabile anche nell'ipotesi di rapporto di lavoro unico nel corso del quale si sia verificata la successione del datore di lavoro (nella specie, dell'Alitalia alla S.a.M.) in virtù di un mezzo tecnico-giuridico riconducibile all'art. 2112 cod. civ., ancorché estraneo alla previsione letterale (trasferimento, affitto o usufrutto di azienda) di tale norma. L'accertamento del giudice del merito, in ordine all'unicità o meno del rapporto lavorativo svoltosi alle dipendenze di diversi datori di lavoro, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (V 2736/86, mass n 445783; (V 1317/83, mass n 426117; (V 1921/81, mass n 412608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 30/07/1973 num. 859 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)