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Sez. L, Sentenza n. 2736 del 17/04/1986 (Rv. 445783 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MEZZO GIURIDICO DI ATTUAZIONE - IRRILEVANZA - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - VALUTAZIONE CON IL SOSPETTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'INFRAZIONABILITÀ DELL'ANZIANITÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445783-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MEZZO GIURIDICO DI ATTUAZIONE - IRRILEVANZA - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - VALUTAZIONE CON IL SOSPETTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'INFRAZIONABILITÀ DELL'ANZIANITÀ - NECESSITÀ.*

Nell'ambito dell'art. 2112 cod. civ. (trasferimento dell'azienda) vanno ricondotte tutte le ipotesi di mutamento di titolarità della impresa - la quale tuttavia resti inalterata, in tutto o in parte, nella sua realtà economica obiettiva -, indipendentemente dal mezzo giuridico mediante il quale il trasferimento dell'azienda si è realizzato; pertanto, in qualunque modo si realizzi tale fenomeno, il licenziamento del lavoratore, seguito dalla sua immediata riassunzione, va valutato con il ragionevole sospetto che esso sia avvenuto in violazione del diritto del lavoratore alla infrazionabilità dell'anzianità. (V 2214/85, mass n 440095; (V 2008/85, mass n 439914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)