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Sez. L, Sentenza n. 1304 del 12/02/1997 (Rv. 502366 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Insufficienza delle prove acquisite - Potere - dovere di provvedere agli atti istruttori - Preclusioni o decadenze in danno delle parti - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502366-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Il rito del lavoro pur non attuando un sistema inquisitorio puro tende a contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo - che obbedisce al criterio formale di giudizio fondato sull'onere della prova - con quello della ricerca della verità materiale, mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo; ne consegue che quando le risultanze di causa offrano significativi dati e spunti di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di giudizio, ove reputi insufficienti le precisazioni e le prove già acquisite, ma ha il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati in tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti dedotti, senza che a ciò sia d'ostacolo il verificarsi di decadenze o preclusioni in danno delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)