Sez. 1, Sentenza n. 197 del 12/01/2000 Cc. (dep. 14/02/2000) Rv. 215201 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Mancata previsione dell'obbligo dell'interrogatorio indipendentemente dalla fase processuale in cui è avvenuta la privazione della libertà dell'imputato - Questione di legittimità manifestamente infondata - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
È manifestamente infondata, in relazione agli artt.3, 13, 24 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.294 c.p.p. e dell'art.4 del D.L.22 febbraio 1999 n.29, convertito con modificazioni in legge 21 aprile 1999 n.109, nella parte in cui non prevedono l'obbligatorietà dell'interrogatorio di garanzia indipendentemente dalla fase procedimentale in cui è avvenuta la privazione di libertà dell'imputato (principio affermato con riguardo ad un caso in cui la questione di legittimità costituzionale era stata proposta in sede di ricorso per cassazione avverso la decisione - poi condivisa dal S.C. - con la quale era stato escluso che dovesse provvedersi a interrogatorio dell'imputato nei cui confronti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa in fase di indagini preliminari, era stata eseguita dopo la celebrazione del dibattimento di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna avverso la quale era stato proposto appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/1999 num. 29 art. 4, Legge 21/04/1999 num. 109, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)