Sez. 2, Ordinanza n. 854 del 21/01/2003 (Rv. 559889 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Idoneità a spostare la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Rilevanza sulla determinazione della competenza del giudice del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - Nullità del decreto per incompetenza del giudice emittente e rimessione delle parti davanti al giudice preventivamente adito.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
La continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria e competente per entrambi i giudizi, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e la nullità dello stesso; conseguentemente, deve dichiarare la competenza del giudice preventivamente adito e disporre il trasferimento innanzi a questo non della causa di opposizione al decreto, ma della causa ordinaria di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)