Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 15/05/1971 (Rv. 351711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - NOMEN IURIS - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - NOMEN IURIS - IRRILEVANZA.*
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre avere riguardo, piu che al nomen juris usato dalle parti, all'effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto medesimo, nonche alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa. (Conf 3867'69, mass n 344216).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)