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Sez. 5, Sentenza n. 42647 del 03/10/2024 Cc. (dep. 21/11/2024) Rv. 287245-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI | Denuncia anonima - Limiti di operatività - Indizi di reato per i fatti in essa rappresentati - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287245-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI

La denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata per lo svolgimento di attività di ricerca della prova, in quanto questa presuppone l'esistenza di indizi di reato; tuttavia, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, le notizie ivi contenute possono e debbono costituire spunti per l'investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una valida notizia "criminis".

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)