Sez. L, Sentenza n. 1281 del 14/02/1985 (Rv. 439370 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - DIMISSIONI DEL LAVORATORE AMMESSO ALLA CASSA PREDETTA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ INTEGRATIVA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - DECADENZA O ESCLUSIONE EX ART. 5 N. 1 DEL D.L.C.P.S. N. 869 DEL 1947 - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 427 DEL 1975 PER IL SETTORE EDILIZIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - DIMISSIONI DEL LAVORATORE AMMESSO ALLA CASSA PREDETTA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ INTEGRATIVA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - DECADENZA O ESCLUSIONE EX ART. 5 N. 1 DEL D.L.C.P.S. N. 869 DEL 1947 - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 427 DEL 1975 PER IL SETTORE EDILIZIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il lavoratore ammesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria nel settore del lavoro industriale, il quale si sia dimesso nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, ha diritto a percepire l'indennità integrativa fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non risultando alcuna ipotesi di decadenza e, comunque, di esclusione alla stregua dell'art. 5 n. 1 del d.l.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869 (nuove Disposizioni sulle integrazioni salariali), ratificato, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1951 n. 498. L'esistenza di un principio generale contrario a quello suesposto non può essere sostenuta sulla base dell'art. 7 della legge 6 agosto 1975 n. 427 (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), che, in via di eccezione, subordina il riconoscimento del diritto del lavoratore dimissionario alla integrazione salariale, fino alla cessazione del rapporto attuata con le dimissioni, alla condizione che il lavoratore medesimo sia assunto in altra azienda dello stesso settore di attività. (Conf 5443/83, mass n 430364; (Conf 4541/83, mass n 429412).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5 com. 1, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)