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Sez. 4, Sentenza n. 32130 del 21/04/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 228934 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Opposizione della persona offesa - Decisione in contraddittorio - Necessità - Esclusione - Dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228934-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

Nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice dia conto di aver considerato le ragioni dell'opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione la mancanza della quale (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell'opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)