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Sez. L, Sentenza n. 4910 del 12/11/1977 (Rv. 388513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI PIU GRAVI DEL RIMPROVERO VERBALE - MODALITA D'APPLICAZIONE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1977-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI PIU GRAVI DEL RIMPROVERO VERBALE - MODALITA D'APPLICAZIONE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - EFFETTI.*

Nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina della legge n 300 del 1970, i provvedimenti disciplinari piu gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa, ma, una volta applicati, essi hanno efficacia immediata (art 7, quinto comma), senza che debbano prima trascorrere i venti giorni successivi all'applicazione, entro i quali il lavoratore, puo, ai sensi dell'art 7, sesto comma, promuovere la Costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato onde ottenere la revoca del provvedimento. La promozione della Costituzione di questo collegio sospende, pertanto, ai sensi del comma ultimamente citato, una sanzione disciplinare gia efficace.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)