Sez. L, Sentenza n. 6696 del 17/12/1981 (Rv. 417566 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DIVIETO DI APPLICAZIONE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DEL FATTO - DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DI UNA SANZIONE GIÀ PIENAMENTE EFFICACE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DIVIETO DI APPLICAZIONE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DEL FATTO - DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI PER LA COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DI UNA SANZIONE GIÀ PIENAMENTE EFFICACE - CONFIGURABILITÀ.*
Nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina della legge 20 maggio 1970 n. 300, i provvedimenti disciplinari, più gravi del rimprovero verbale, a norma dell'art. 7 della stessa legge, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa, ma, una volta applicati, essi hanno efficacia immediata, senza che debbano prima trascorrere i venti giorni successivi all'applicazione entro i quali il lavoratore può promuovere (art. 7 sesto comma) la Costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, onde ottenere la revoca del provvedimento, per cui la promozione della Costituzione di tale collegio sospende soltanto una sanzione disciplinare già pienamente efficace e legittimamente attuata. (Conf 6219/79, mass n 402948; (Conf 4910/77, mass n 388513).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)