Sez. L, Sentenza n. 9802 del 09/11/1996 (Rv. 500446 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Applicazione del principio ex art. 36 Cost. - Domanda del lavoratore - Necessità - Contenuto - Richiesta diretta a differenze retributive sulla base di un determinato contratto collettivo - Implicita formulazione di detta domanda - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Il potere del giudice di determinare, in applicazione del principio di cui all'art. 36 Cost., la retribuzione spettante al lavoratore subordinato in misura proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto può essere esercitato solo a seguito di domanda in tal senso. Tale istanza non richiede certamente un formale richiamo della norma costituzionale, ma esige comunque l'allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri: può essere quindi implicita in quella diretta al riconoscimento di differenze retributive sulla base di un determinato contratto collettivo, ma questa pretesa non può ritenersi di per sè - quando manchi la deduzione dei suddetti elementi - comunque inclusiva della domanda di adeguamento della retribuzione percepita sulla base dei suddetti criteri, non essendovi automatica coincidenza tra questi e la determinazione collettiva delle retribuzioni ad opera delle associazioni sindacali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)