Sez. 1, Sentenza n. 3025 del 25/05/1979 (Rv. 399368 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CREDITO DEL DIFENSORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - RIMBORSO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA DELLO IMPORTO DELL'IVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RESPONSABILITA IN VIA DI RIVALSA DELLA PARTE VITTORIOSA VERSO IL PROPRIO DIFENSORE - DETRAZIONE DELL'IMPOSTA O RICHIESTA DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - FACOLTA DELLA PARTE VITTORIOSA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CREDITO DEL DIFENSORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - RIMBORSO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA DELLO IMPORTO DELL'IVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RESPONSABILITA IN VIA DI RIVALSA DELLA PARTE VITTORIOSA VERSO IL PROPRIO DIFENSORE - DETRAZIONE DELL'IMPOSTA O RICHIESTA DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - FACOLTA DELLA PARTE VITTORIOSA.*
Il provvedimento di distrazione fa sorgere un credito del difensore distrattario direttamente nei confronti della parte soccombente, ma quest'ultima non puo essere tenuta a rimborsare, oltre agli onorari non riscossi ed alle spese anticipate, anche l'importo della IVA, essendo rimasta estranea a rapporto di mandato che lega il difensore con procura al proprio cliente, committente della sua prestazione. Ne consegue che la parte vittoriosa deve rispondere in via di rivalsa, secondo il meccanismo che regola l'imposta sul valore aggiunto, verso il proprio difensore anche se non provvede direttamente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese da lui anticipate, e puo poi portare, a sua volta, in detrazione la imposta (se imprenditore o professionista), ovvero pretenderne il rimborso dalla parte soccombente, trattandosi di un pregiudizio derivato dal processo nel quale egli e risultato vincitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 26/06/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/06/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/06/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/06/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)