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Sez. 1, Sentenza n. 3165 del 14/05/1981 (Rv. 413731 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CREDITO DEL DIFENSORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - IMPORTO DELL'IVA DOVUTA DAL LITIGANTE VITTORIOSO - INCLUSIONE - SOGGETTO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE DI RIVALSA - IDENTIFICAZIONE NEL CLIENTE DI DETTO DIFENSORE - ININFLUENZA - FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE ANCORCHE CORRISPOSTO DAL SOCCOMBENTE - OBBLIGO DEL DIFENSORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413731-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CREDITO DEL DIFENSORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - IMPORTO DELL'IVA DOVUTA DAL LITIGANTE VITTORIOSO - INCLUSIONE - SOGGETTO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE DI RIVALSA - IDENTIFICAZIONE NEL CLIENTE DI DETTO DIFENSORE - ININFLUENZA - FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE ANCORCHE CORRISPOSTO DAL SOCCOMBENTE - OBBLIGO DEL DIFENSORE - OGGETTO.*

Il provvedimento di distrazione delle spese giudiziali, che fa sorgere un credito del difensore distrattario direttamente nei confronti della parte soccombente, comprende, oltre agli onorari non riscossi ed alle spese anticipate, anche il correlativo importo dell'IVA, se il litigante vittorioso non sia autorizzato a portare in detrazione tale imposta e possa, quindi, pretenderne il rimborso dalla parte soccombente, in quanto il suindicato credito ha le medesime caratteristiche oggettive del diritto alla rifusione delle spese processuali del cliente del professionista verso la controparte (diritto al quale si affianca in via alternativa). Ne all'estensione del credito del difensore distrattario all'importo del tributo in questione osta l'identificazione in via esclusiva del soggetto passivo dell'obbligazione di rivalsa ex art 18 della legge IVA (DPR 26 ottobre 1972 n 633) nel cliente di detto difensore, in quanto siffatta normativa non impedisce che l'ammontare dell'imposta formi oggetto, per una diversa causale, di un altro e distinto diritto di natura privata, di cui sia titolare uno dei soggetti del rapporto di rivalsa ed il cui Esercizio non interferisca con l'Obbligo di addebito dell'imposta stessa al committente. Il difensore distrattario, peraltro, dovra sempre fatturare i corrispettivi, ancorche corrisposti dal soccombente, nei confronti del proprio cliente, indicando in fattura l'IVA percepita ed il suo pagamento da parte del soccombente, in forza del provvedimento di distrazione. (V 439/80, mass n 403809; (V 4563/79, mass n 401075; (contra 854/81, mass n 411344; (contra 3025/79, mass n 399368; (contra 1440/81, mass n 410916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)