Sez. 2, Sentenza n. 9363 del 27/05/1975 Ud. (dep. 18/10/1975) Rv. 130928 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - PERIZIA PSICHIATRICA - APPLICABILITA - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - PERIZIA PSICHIATRICA - APPLICABILITA - CRITERI.*
L'art 314 del codice di procedura penale che impone al giudice di disporre la perizia qualora sia necessaria un'indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze od arti, non e invocabile nel caso di perizia psichiatrica richiesta in grado di appello; dovendo in tal caso trovare applicazione le norme speciali dell'art 520 (che richiede l'assoluta necessita) e dell'art 455 cod proc pen - richiamato dall'art 520-che al secondo comma subordina la facolta del giudice di disporre nel dibattimento una perizia psichiatrica all'esistenza di gravì e fondati indizi che rendono necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputatò.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)