Sez. 5, Sentenza n. 21646 del 16/11/2004 (Rv. 582537 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero - Detrazione - Spettanza - Condizioni - Errore nella dichiarazione - Rimborso - Condizioni per la detrazione - Sussistenza - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI
In tema di imposte sui redditi, la detrazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero spetta, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo sia stata presentata in termini e che le detrazioni siano state in essa indicate. Ne consegue, nell'ipotesi in cui il contribuente si avveda di aver commesso nella dichiarazione un errore, avendo inesattamente determinato le detrazioni stesse, che egli può chiedere la restituzione dell'eventuale eccedenza indebita in base all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, purché beninteso ricorrano le condizioni fissate dal detto art. 15 del t.u.i.r..
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)