Sez. L, Sentenza n. 1853 del 17/03/1984 (Rv. 433921 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SOLO COMPORTO "SECCO" - VOLUTA OMISSIONE DELLA PREVISIONE DEL COMPORTO "PER SOMMATORIA" - DETERMINAZIONE DEL PERIODO MASSIMO DI ASSENZE E DEL MAGGIOR ARCO DI TEMPO DELLA LORO VERIFICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - PREVISIONE COLLETTIVA DEL PERIODO DI COMPORTO "SECCO" PER UN'UNICA MALATTIA E DI UN PERIODO PIÙ AMPIO PER IL CASO DI RICADUTA - DETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER PIÙ ASSENZE PER MALATTIE DIVERSE - OBBLIGO DEL GIUDICE - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SOLO COMPORTO "SECCO" - VOLUTA OMISSIONE DELLA PREVISIONE DEL COMPORTO "PER SOMMATORIA" - DETERMINAZIONE DEL PERIODO MASSIMO DI ASSENZE E DEL MAGGIOR ARCO DI TEMPO DELLA LORO VERIFICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - PREVISIONE COLLETTIVA DEL PERIODO DI COMPORTO "SECCO" PER UN'UNICA MALATTIA E DI UN PERIODO PIÙ AMPIO PER IL CASO DI RICADUTA - DETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER PIÙ ASSENZE PER MALATTIE DIVERSE - OBBLIGO DEL GIUDICE - OGGETTO.*
Nel caso in cui la disciplina collettiva applicabile preveda soltanto il comporto "secco", in relazione ad un unico episodio morboso, il giudice del merito, deve verificare se la mancata previsione del comporto "per sommatoria", in relazione ad assenze intermittenti e reiterate (anche per malattie diverse), sia stata voluta o meno e, in caso positivo, stante la nullità della clausola contrattuale contrastante con l'ampio concetto di malattia presupposto dalla legge, deve provvedere, con logica motivazione, ad individuare, mediante ricorso alle fonti integrative (Usi ed equità), il periodo massimo di assenze ed il maggior arco di tempo entro cui tale periodo deve esplicarsi. Qualora poi la disciplina collettiva preveda sia un periodo di comporto "secco" per una unica malattia, sia un periodo più ampio, per il caso di ricaduta nella stessa malattia, il giudice, nella Determinazione del periodo di comporto per il caso di più periodi di assenza per malattie diverse, non può limitarsi a scegliere tra i due periodi suddetti, che si riferiscono a fattispecie differenti, ma deve pervenire, con congrua e corretta motivazione, ad un'autonoma Determinazione sia del periodo di comporto ("per sommatoria") applicabile a detto caso che dell'arco di tempo entro il quale le varie assenze debbono esplicarsi, accertando anche (in concreto), in relazione all'accennata diversità di fattispecie, se, indipendentemente dalla diversa denominazione delle singole affezioni del lavoratore, queste siano riferibili ad un unico quadro anatomo-patologico e (ove sollevata ritualmente la relativa eccezione) se alcuna di esse sia stata cagionata in occasione di lavoro al fine di escluderla dal computo del termine di comporto. (V 5301/83, mass n 430211; (V 4328/83, mass n 429232; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)