Sez. 5, Sentenza n. 2487 del 09/12/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 158009 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - AMNISTIA - INDULTO - TERMINE DI EFFICACIA DEI BENEFICI - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - AMNISTIA - INDULTO - TERMINE DI EFFICACIA DEI BENEFICI - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA.*
Il reato di bancarotta deve ritenersi consumato solo nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato stesso e non mera condizione obbiettiva di punibilità. Pertanto a quel momento deve farsi riferimento per verificare se sia applicabile un provvedimento di amnistia o di indulto, tenuto conto del termine di efficacia del beneficio. (Conf mass n 148556; (Conf mass n 139835).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)