Sez. 5, Sentenza n. 6018 del 26/04/1985 Ud. (dep. 17/06/1985) Rv. 169794 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO: SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - LIMITE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO: SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - LIMITE.*
Il momento consumativo dei reati di bancarotta semplice o fraudolenta allorché la condotta si esaurisca anteriormente alla dichiarazione di fallimento, si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa e non nel momento, ad essa anteriore, in cui il fatto è commesso. La sentenza dichiarativa di fallimento integra, infatti, un elemento costitutivo del delitto di bancarotta e non una mera condizione di punibilità, in quanto i comportamenti, anche omissivi, che l'imprenditore tiene nella condotta dei propri affari sono penalmente irrilevanti ed assumono il carattere di illiceità quando, con la constatazione giudiziale della insolvenza, viene accertata la lesione arrecata ai diritti dei creditori. (Conf mass n 098004 S.V. 25 gennaio 1958, mezzo; (Conf mass n 158009).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)