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Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 26/07/1968 (Rv. 335274 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONE DELLA COSA - PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - FACOLTATIVITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PROVA.*
Stato
decisa il 1968-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335274-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONE DELLA COSA - PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - FACOLTATIVITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PROVA.*

Il ricorso alla procedura di verificazione, di cui all'art. 1513 cod civ., non e obbligatorio pertanto la parte che non se ne avvalga bene potra, nel corso del giudizio, liberamente fornire -aliunde- la prova che le incombe sui difetti della cosa, previa rigorosa dimostrazione dell'identita e dello stato di essa. Conforme alla sentenza 573-67, massima n. 326545.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)