Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 26/07/1968 (Rv. 335274 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONE DELLA COSA - PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - FACOLTATIVITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PROVA.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONE DELLA COSA - PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - FACOLTATIVITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PROVA.*
Il ricorso alla procedura di verificazione, di cui all'art. 1513 cod civ., non e obbligatorio pertanto la parte che non se ne avvalga bene potra, nel corso del giudizio, liberamente fornire -aliunde- la prova che le incombe sui difetti della cosa, previa rigorosa dimostrazione dell'identita e dello stato di essa. Conforme alla sentenza 573-67, massima n. 326545.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)