Sez. 2, Sentenza n. 4710 del 19/10/1978 (Rv. 394401 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - IN GENERE - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - MANCATA RICHIESTA - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE CHE NON HA CHIESTO LA VERIFICA - PROVA RIGOROSA DELLO STATO E DELLA IDENTITA DELLA COSA - NECESSITA - DIFFICOLTA PER LA MANCANZA DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE PREVENTIVO - IRRILEVANZA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - IN GENERE - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - MANCATA RICHIESTA - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE CHE NON HA CHIESTO LA VERIFICA - PROVA RIGOROSA DELLO STATO E DELLA IDENTITA DELLA COSA - NECESSITA - DIFFICOLTA PER LA MANCANZA DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE PREVENTIVO - IRRILEVANZA.*
In tema di vendita di cose mobili, nella ipotesi di cui al cpv dell'art 1513 cod civ (che dispone, che la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identita e lo stato) la prova sull'identita e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficolta in cui la parte, che e tenuta all'Onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facolta di provocare un accertamento giudiziale preventivo. (V 2349/69, mass n 341773; (V 2706/68, mass n 335274; (V 573/67, mass n 326545; (Conf 4053/69, mass n 344574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)