Sez. 3, Sentenza n. 573 del 10/03/1967 (Rv. 326545 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTI DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - FACOLTATIVITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA PROVA.*
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Il ricorso alla procedura di verificazione, di cui all'art 1513 cod civ, non e obbligatorio; pertanto la parte che non se ne avvalga bene potra, nel corso del giudizio, liberamente fornire aliunde la prova che le incombe sui difetti della cosa, previa rigorosa dimostrazione dell'identita e dello stato di essa. (Conf 3416'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)