Sez. L, Sentenza n. 722 del 30/01/1981 (Rv. 411191 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PRESUPPOSTO - REVISIONE PER ERRORE - INAMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PRESUPPOSTO - REVISIONE PER ERRORE - INAMMISSIBILITA.*
L'art 83 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 prevede la possibilita di ottenere la revisione della rendita in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita e, specificamente, quando si tratta di peggioramento, se questo sia derivato dallo infortunio, ma non consente una nuova e diversa valutazione dei postumi e del grado di inabilita permanente riscontrati al momento dell'infortunio (cosiddetta revisione per errore).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)