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Sez. L, Sentenza n. 722 del 30/01/1981 (Rv. 411191 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PRESUPPOSTO - REVISIONE PER ERRORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411191-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PRESUPPOSTO - REVISIONE PER ERRORE - INAMMISSIBILITA.*

L'art 83 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 prevede la possibilita di ottenere la revisione della rendita in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita e, specificamente, quando si tratta di peggioramento, se questo sia derivato dallo infortunio, ma non consente una nuova e diversa valutazione dei postumi e del grado di inabilita permanente riscontrati al momento dell'infortunio (cosiddetta revisione per errore).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)