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Sez. L, Sentenza n. 2534 del 26/05/1989 (Rv. 462872 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - REVISIONE PER ERRORE - INAMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO DEL DIRITTO AD UNA RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE SULLA BASE DI UNA DETERMINATA PERCENTUALE - PRETESA DI ADEGUAMENTO DELLA RENDITA FATTA VALERE IN SUCCESSIVO GIUDIZIO PER PIÙ ALTA PERCENTUALE D'INABILITÀ DERIVATA DALLA MEDESIMA MALATTIA ALLA STREGUA DEL PARERE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462872-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - REVISIONE PER ERRORE - INAMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO DEL DIRITTO AD UNA RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE SULLA BASE DI UNA DETERMINATA PERCENTUALE - PRETESA DI ADEGUAMENTO DELLA RENDITA FATTA VALERE IN SUCCESSIVO GIUDIZIO PER PIÙ ALTA PERCENTUALE D'INABILITÀ DERIVATA DALLA MEDESIMA MALATTIA ALLA STREGUA DEL PARERE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il procedimento di revisione previsto, con riguardo alla rendita da malattia professionale, dall'art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 può essere utilizzato solo per adeguare la rendita all'avvenuto mutamento delle già accertate condizioni fisiche del titolare della rendita e non anche per rimediare a precedenti errori di valutazione delle medesime, essendo esclusa da detta norma - come dall'art. 83 dello stesso d.P.R. con riguardo alla rendita da infortunio - la cosiddetta revisione per errore. Ne deriva che l'assicurato, cui una precedente sentenza abbia riconosciuto la rendita da malattia professionale sulla base di una determinata percentuale di riduzione dell'attitudine al lavoro, non può pretendere l'adeguamento della rendita per il fatto che nel successivo giudizio, a tal fine promosso, il consulente tecnico di ufficio abbia assegnato alla medesima malattia una più alta percentuale d'inabilità, mancando - nonostante l'intangibilità dell'affermazione contenuta nel precedente giudicato - quello effettivo peggioramento in senso materialistico necessario per la maggiorazione della rendita. (V 1606/87, mass n 451017; (V 837/85, mass n 439018; (V 4368/84, mass n 436270; (V 722/81, mass n 411191).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)