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Sez. 2, Sentenza n. 2209 del 05/04/1984 (Rv. 434248 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - SCELTA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DEL MEZZO ERMENEUTICO PIÙ IDONEO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL "GRADUALISMO" - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434248-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - SCELTA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DEL MEZZO ERMENEUTICO PIÙ IDONEO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL "GRADUALISMO" - NECESSITÀ.*

In tema di interpretazione dei contratti, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in Sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari (come quello dell'interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 cod. civ.) solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti all'identificazione della comune intenzione stessa. (V 4444/77, mass n 388046; (V 1418/75, mass n 374976; (V 3058/73, mass n 366792).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)