Sez. 1, Sentenza n. 5657 del 18/09/1986 (Rv. 448139 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - SCELTA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DEL MEZZO ERMENEUTICO PIÙ IDONEO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - ESCLUSIONE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL GRADUALISMO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - SCELTA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DEL MEZZO ERMENEUTICO PIÙ IDONEO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI - ESCLUSIONE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL GRADUALISMO - NECESSITÀ.*
In tema di interpretazione dei contratti, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in Sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti all'identificazione della comune intenzione stessa. (nella specie la Corte ha ritenuto incensurabile il mancato ricorso al criterio sussidiario della buona fede una volta che il giudice del merito aveva reputato sufficienti i criteri principali per ricostruire il contenuto del regolamento perseguito dalle parti). (Conf 2209/84, mass n 434248).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)