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Sez. 5, Sentenza n. 31904 del 02/07/2009 Ud. (dep. 04/08/2009) Rv. 244499 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato - Appello della parte civile - Legittimazione - Sussistenza - Requisiti.
Stato
decisa il 2009-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244499-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

La parte civile è legittimata a proporre appello contro la sentenza di assoluzione (nella specie perché il fatto non costituisce reato), chiedendo la verifica di responsabilità dell'imputato per il reato agli effetti civili, qualora abbia presentato, nel precedente grado di giudizio, le conclusioni ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., e, pertanto, non abbia revocato la sua costituzione nel processo penale. (La Corte ha osservato che l'appello della parte civile non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi, ex art. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., perché la questione relativa alla responsabilità dell'imputato, contiene implicito riferimento alle conclusioni non accolte nella sentenza di primo grado, di assoluzione dell'imputato, e tali conclusioni si intendono richiamate quantomeno per mero rinvio alla stessa sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)