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Sez. 2, Sentenza n. 269 del 30/04/1986 Ud. (dep. 16/01/1987) Rv. 174814 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - COSTRUZIONE ABUSIVA DI MANUFATTI - SU SUOLO DEMANIALE - CONFIGURABILITÀ - CESSAZIONE - CONDIZIONI - PASSAGGIO DELLA COSTRUZIONE ALLA PROPRIETÀ DELLA P.A. - OCCUPAZIONE CONTINUA DELLA COSTRUZIONE DA PARTE DELL'AGENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174814-01

REATO - REATO PERMANENTE - COSTRUZIONE ABUSIVA DI MANUFATTI - SU SUOLO DEMANIALE - CONFIGURABILITÀ - CESSAZIONE - CONDIZIONI - PASSAGGIO DELLA COSTRUZIONE ALLA PROPRIETÀ DELLA P.A. - OCCUPAZIONE CONTINUA DELLA COSTRUZIONE DA PARTE DELL'AGENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESCLUSIONE.*

La costruzione abusiva di manufatti in suolo demaniale costituisce un reato a carattere permanente fino a quando non venga rimossa l'occupazione arbitraria del suolo stesso mediante il ripristino della libera disponibilità pubblica dell'area demaniale. Nè ha Rilevanza, ai fini della cessazione della permanenza, che all'atto dell'Estinzione della concessione, il manufatto costruito dal concessionario sia passato in proprietà dalla pubblica amministrazione, allorché gli agenti abbiano continuato ad occupare i vari manufatti divenuti demaniali. (V mass n 172762; (V mass n 172495; (V mass n 171019; (V mass n 170282; (V mass n 170280; (V mass n 158907; (V mass n 155991).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)