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Sez. 3, Sentenza n. 4010 del 17/02/1986 Ud. (dep. 22/05/1986) Rv. 172762 - 01

DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE - COSTRUZIONE DI MANUFATTO - SUCCESSIVO USO - REATO PERMANENTE - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172762-01

DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE - COSTRUZIONE DI MANUFATTO - SUCCESSIVO USO - REATO PERMANENTE - RATIO.*

Poiché la natura di reato permanente si desume dalla continuità della condotta illecita, che l'agente può far cessare per sua volontà, ne deriva che il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale non si consuma solo con la costruzione materiale di un manufatto, bensì anche con il successivo uso di esso, perché anche l'uso è una manifestazione di possesso. (V mass n 170282; (V mass n 158907; (Conf mass n 171377; (Conf mass n 171019; (Conf mass n 170280).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)