Sez. 1, Sentenza n. 7118 del 29/03/2006 (Rv. 589508 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Non ragionevole durata - Determinazione - Fase amministrativa necessaria precedente il giudizio - Durata della stessa - Computabilità - Condizioni - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, deve considerare, tra l'altro, il comportamento delle autorità chiamate a concorrere al procedimento o, comunque, a contribuire alla sua definizione, nel novero delle quali va compresa anche l'autorità preposta a trattare una fase amministrativa necessaria precedente il giudizio (nel senso che tale fase sia condizione perché il giudizio possa avere luogo), ma soltanto allorché per l'esaurimento di detta fase non sia previsto alcun termine. Viceversa, allorché la fase amministrativa precedente il giudizio vero e proprio sia, a propria volta, regolata da uno specifico termine di durata, oggetto esso stesso di valutazione di adeguatezza da parte del legislatore e peraltro ragionevole, va ribadito che la preventiva proposizione della domanda in sede amministrativa non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione, onde non rileva ai fini della durata ragionevole dello stesso. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso la rilevanza della fase amministrativa di formazione del silenzio-rigetto della P.A. sull'istanza di contributo in favore dei familiari che assistono invalidi non autosufficienti, di cui all'art. 26 della legge reg. della Campania n. 11 del 1984).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)