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Sez. 3, Sentenza n. 4100 del 16/06/1988 (Rv. 459198 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONI EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA SANATORIA PER COSTITUZIONE DELL'APPELLATO, OVVERO MANCATA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - RILIEVO DEL VIZIO IN SEDE DI CASSAZIONE - EFFETTI E CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459198-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONI EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA SANATORIA PER COSTITUZIONE DELL'APPELLATO, OVVERO MANCATA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - RILIEVO DEL VIZIO IN SEDE DI CASSAZIONE - EFFETTI E CONSEGUENZE.*

Qualora l'istruttore di appello non abbia ordinato la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nulla perché eseguita in un luogo diverso da quello indicato nell'art. 330 cod. proc. civ. (nella specie, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché nel domicilio eletto dalla controparte all'atto della notificazione della sentenza, mediante la dichiarazione "di essere domiciliato" in un dato luogo) ottemperando al disposto dell'art. 291, comma primo, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di appello e, conseguentemente, dell'intero giudizio di secondo grado, deve pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto di impugnazione ed essendo, quindi, superflua una nuova notificazione dell'impugnazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ.. (nella specie, pur ribadendo il principio, il S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse rilevando che il giudice del rinvio, regolarizzato il rapporto processuale, avrebbe dovuto comunque rimettere la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio in conformità di quanto già disposto con la sentenza d'appello impugnata. (V 714/80, mass n 404152; (V 1648/76, mass n 380419; (V 1596/76, mass n 380351; (V 1089/67, mass n 327472; (Conf 6467/82, mass n 424099; (Conf 1349/81, mass n 411970; (Conf 3834/79, mass n 400293; (Conf 1648/76, mass n 380420; (Conf 3407/73, mass n 367373).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)