Sez. 3, Sentenza n. 22108 del 19/12/2014 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 264010 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni "soggettivamente" inesistenti - Art. 8 D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - Componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi - Nozione - Computabilità ai fini della determinazione del reddito - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, l'indeducibilità dei componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi, di cui all'art. 14, comma quarto-bis, l. n. 537 del 1993 (come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. n. 44 del 2012) non deriva esclusivamente dal loro impiego per finanziare atti immediatamente qualificabili come delitto doloso, ma anche dalla loro inerenza a più generali attività delittuose alle quali l'impresa non sia estranea e per il cui perseguimento abbia sostenuto i costi fittiziamente fatturati, ancorchè realmente sostenuti. (Fattispecie di utilizzo di fatture per prestazioni effettivamente rese, i cui costi venivano fraudolentemente trasferiti a società "cartiere" costruite per frodare il Fisco).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)