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Sez. 1, Sentenza n. 7402 del 05/07/1995 (Rv. 493175 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Decreto di espropriazione tardivamente emesso - Annullamento - Domanda - Rigetto - Preclusione della domanda di risarcimento del danno per la irreversibile trasformazione del fondo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493175-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Poiché il giudicato si forma non sulla mera questione giuridica decisa né sugli accertamenti incidentali non devoluti alla cognizione del giudice, ma solo sulla attribuzione di uno o più beni della vita (art. 2909 cod. civ.), i principi di diritto affermati e gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza non possono fare stato nel diverso giudizio tra le stesse parti con altro "petitum" e "causa petendi". Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno provocato dalla irreversibile occupazione, senza espropriazione, dell'immobile utilizzato dalla P.A. per l'esecuzione di un'opera pubblica (c.d. espropriazione sostanziale o occupazione appropriativa) non può essere preclusa dalla sentenza del giudice amministrativo che abbia rigettato la domanda di annullamento, per vizi di legittimità, del decreto di espropriazione tardivamente ed inutilmente emesso, perché questa sentenza attiene solo al potere di espropriazione della P.A. ed alla legittimità del suo esercizio ed ha, quindi, un oggetto diverso da quello del danno conseguente alla precedente irreversibile occupazione dell'immobile e, perciò, verificatosi nonostante il tardivo provvedimento ablativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)