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Sez. 6, Sentenza n. 51662 del 30/10/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 261448 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Dolo generico - Sufficienza - Nozione - Movente di favorire il neonato - Rilevanza - Ai soli fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1).
Stato
decisa il 2014-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261448-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., richiede il dolo generico che consiste nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura, mentre l'intenzione di favorire il neonato mediante l'attribuzione di un genitore diverso da quello naturale può essere valutata solo per l'eventuale concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1) cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)