Sez. 6 - , Sentenza n. 31409 del 13/10/2020 Cc. (dep. 10/11/2020) Rv. 279921 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Elemento materiale – Maternità surrogata – Tecnica non consentita in Italia – Legittimità secondo la legge dello Stato estero di nascita – Sentenza delle Sezioni unite civili n. 12193 del 2019 – Rilevanza – Esclusione – Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione e si caratterizzi per l'idoneità a creare una falsa attestazione, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (In motivazione, la Corte ha affermato la perdurante validità del principio anche a seguito della sentenza delle Sez.U. civili n. 12193 del 2019, che, senza toccare il tema della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, ha ritenuto la contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero che abbia accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato in Ucraina mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore cittadino italiano).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)