Sez. 6, Sentenza n. 48696 del 11/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 272242 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Elemento materiale - Maternità surrogata - Tecnica non consentità in Italia - Legittimità secondo la legge dello stato estero di nascita - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA
Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod.pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (Fattispecie relativa a minore nato in Ucraina, nazione che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà ad uno dei due genitori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)