Sez. 6, Sentenza n. 8060 del 11/11/2015 Cc. (dep. 26/02/2016) Rv. 266167 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Elemento materiale - Richiesta di trascrizione di atto di nascita estero falso - Produzione di documenti attestanti la maternità effettiiva - Attività di alterazione di stato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA
Non integra il reato di alterazione di stato, non ravvisandosi l'induzione in errore dell'ufficiale di stato civile, la trascrizione in Italia di un falso atto di nascita formato all'estero in forza di una richiesta presentata da parte del solo padre biologico del neonato, corredata da documenti che dimostravano che la madre effettiva del neonato era diversa da quella indicata nell'atto. (Nella fattispecie, dopo la formazione in Ucraina di un falso atto di nascita, alla prima richiesta di trascrizione presentata dagli imputati, coniugi che si dichiaravano genitori del bambino, è seguita una seconda istanza da parte solo del solo padre biologico, con la produzione di documenti che dimostravano chi era la madre effettiva del neonato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)