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Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 23/03/1988 (Rv. 458282 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PROCURATORE ESERCENTE EXTRA DISTRICTUM - NULLITÀ INSANABILE - SOTTOSCRIZIONE ANCHE DA PARTE DI PROCURATORE ABILITATO AL PATROCINIO DAVANTI AL GIUDICE ADITO - QUALIFICA DI SEMPLICE DOMICILIATARIO - SUSSISTENZA DELLA NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458282-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PROCURATORE ESERCENTE EXTRA DISTRICTUM - NULLITÀ INSANABILE - SOTTOSCRIZIONE ANCHE DA PARTE DI PROCURATORE ABILITATO AL PATROCINIO DAVANTI AL GIUDICE ADITO - QUALIFICA DI SEMPLICE DOMICILIATARIO - SUSSISTENZA DELLA NULLITÀ.*

La sottoscrizione della citazione in primo grado od in appello da parte di procuratore non abilitato all'Esercizio della professione legale davanti al giudice adito perché iscritto nell'albo di un tribunale diverso da quello in cui si svolge la causa, comporta la nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, ai sensi dello art. 82, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 5 del d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Tale nullità, che è rilevabile d'ufficio, sussiste anche nel caso in cui abbia sottoscritto l'atto di citazione e si costituisca in giudizio pure altro procuratore abilitato al patrocinio davanti al giudice adito, che sia stato indicato, nella procura alle liti rilasciata al procuratore non legalmente esercente, solo quale domiciliatario, atteso che tale indicazione non comporta conferimento a quest'ultimo della rappresentanza processuale e non autorizza pertanto il medesimo a svolgere valida attività professionale nell'interesse del mandante, non potendosi ritenere un implicito conferimento di mandato congiunto di due predetti procuratori per il fatto di avere incluso nel mandato anche il nome del procuratore domiciliatario. (V 1032/83, mass n 425801; (V 4845/82, mass n 422845; (Conf 4210/85, mass n 441646).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)