Sez. L, Sentenza n. 13030 del 24/12/1997 (Rv. 511190 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Prestazioni del socio di società cooperativa rese secondo il patto sociale e le relative finalità - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità alla esclusione del socio delle garanzie previste per il licenziamento illegittimo - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost. - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
Con riguardo all'attività di un socio di società cooperativa di produzione e lavoro, svolta in conformità delle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato, e pertanto non sono applicabili all'ipotesi di esclusione del socio deliberata dagli organi sociali le garanzie, anche restitutorie, previste per l'illegittimo licenziamento. L'esclusione di tali garanzie manifestamente non contrasta con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., sia per la disomogeneità sussistente tra la posizione del socio di cooperativa di lavoro e quella del lavoratore subordinato, sia perché la tutela del lavoro, alla luce dell'art. 45 Cost., trova un sicuro raccordo sul modello cooperativistico.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 45, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)