Sez. 1, Sentenza n. 41096 del 21/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230626 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" | Affermazione di responsabilità in ordine a delitto non costituente oggetto della decisione impugnata e ritenuto di maggiore gravità ai fini della applicazione della continuazione - Mancata riduzione della sanzione per effetto delle attenuanti generiche già concesse - Sanzione complessivamente inflitta di entità pari a quella irrogata dal giudice di primo grado - Violazione del divieto di reformatio in peius - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius"
Sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, commi terzo e quarto cod. proc. pen.), nel caso in cui, pur essendo l'entità della pena complessivamente irrogata pari a quella inflitta dal primo giudice, il giudice di appello affermi la responsabilità dell'imputato in ordine ad un delitto sul quale il giudice di primo grado aveva erroneamente omesso di decidere, individuando la pena base, ai fini dell'applicazione della continuazione, in quella relativa a detto reato, ritenuto di maggiore gravità; ed ometta, inoltre, il richiesto computo delle attenuanti generiche, già riconosciute in prime cure ed ivi erroneamente pretermesse nel concreto calcolo della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)