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Sez. 2, Sentenza n. 13928 del 29/11/2001 Ud. (dep. 11/04/2002) Rv. 221932 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Operatività del divieto con riguardo ad ogni componente della pena complessiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221932-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto della "reformatio in peius", in caso di reato continuato, investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Cassazione ha censurato la decisione del giudice d'appello che, avendo ridotto, su gravame dell'imputato, la pena inflitta per il reato più ritenuto grave, aveva "compensato" tale riduzione, in assenza di appello del PM, con un aggravamento dell'aumento di pena a titolo di continuazione per i reati "satelliti").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)