Sez. 6, Sentenza n. 1319 del 28/11/1997 Ud. (dep. 04/02/1998) Rv. 210443 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Collusione. Rapporto con il reato di corruzione - Concorso di reati - Configurabilità .
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La collusione, non essendo un reato complesso, ma perfezionandosi con il semplice accordo fraudolento tra finanziere e privato, non assorbe come suo elemento costitutivo il reato di corruzione, il quale ha una propria autonomia e distinta obiettività giuridica, riguardante la tutela dell'interesse generale al buon funzionamento ed al prestigio della pubblica Amministrazione. Di conseguenza nell'ipotesi in cui il militare della Guardia di Finanza non si sia limitato ad accordarsi con degli estranei per violare la finanza, ma abbia percepito danaro o altre utilità , correttamente viene ritenuto responsabile anche del reato di corruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)