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Sez. 1, Sentenza n. 25819 del 06/06/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 236894 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Finanze e tributi - In genere - Reato di collusione - Interesse protetto - Momento consumativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236894-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di collusione previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n.1383, si perfeziona con il semplice accordo tra il militare appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, senza che debba necessariamente realizzarsi il risultato della frode alla finanza, giacché l'interesse protetto dalla norma viene messo in pericolo non solo dalle condotte collusive finalizzate alla commissione di violazioni finanziarie, ma anche da quelle finalizzate ad eluderne l'accertamento. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato, appartenente alla Guardia di Finanza, assumeva la propria impossibilità, in ragione delle mansioni svolte, di fornire informazioni, circa l'adozione di misure restrittive nei confronti di terzi, che recassero danno al Corpo d'appartenenza).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)